Usurpazione di funzioni pubbliche

Delitto di
Usurpazione di funzioni pubbliche
FonteCodice penale italiano
Libro II, Titolo II, Capo II
Disposizioniart. 347
Competenzatribunale monocratico
Procedibilitàd'ufficio
Arrestonon consentito
Fermonon consentito
Penareclusione fino a due anni

L'usurpazione di funzioni pubbliche è il reato commesso da chi svolge delle funzioni pubbliche o si appropria di attribuzioni pubbliche senza averne titolo.

Soggetto

Chi commette il reato è un privato cittadino, o anche un pubblico ufficiale che è stato revocato dalle funzioni ma continua ad esercitarle.

Secondo una sentenza della Suprema Corte di Cassazione Italiana del 1974, commette reato di usurpazione di funzione pubbliche anche chiunque si arroghi funzioni che non gli competono anche se abbia la veste di pubblico ufficiale e appartenga all'ente che ha la competenza a decidere in materia.[1]

Norma

Nell'ordinamento giuridico, il reato è disciplinato dall'art. 347 c.p. che recita:

«Chiunque usurpa una funzione pubblica o le attribuzioni inerenti a un pubblico impiego è punito con la reclusione fino a due anni. Alla stessa pena soggiace il pubblico ufficiale o impiegato il quale, avendo ricevuto partecipazione del provvedimento che fa cessare o sospendere le sue funzioni o le sue attribuzioni, continua ad esercitarle. La condanna importa la pubblicazione della sentenza»

Note

  1. ^ Sentenza Suprema Corte di Cassazione Italiana, sez. VI, u.p. 17 giugno 1974, Taranto, rv. 128699.

Voci correlate

  • Funzionario di fatto
  • Pubblico ufficiale (ordinamento italiano)
  • Pubblica amministrazione italiana
  Portale Diritto
  Portale Italia